Art. 2.

      1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Procedimento disciplinare connesso all'azione penale). - 1. Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è iscritto

 

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nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, il procedimento disciplinare, per gli stessi fatti, è sospeso fino alla definizione del procedimento penale con provvedimento non più impugnabile».